Nel caso di denuncia in cui sia stato indicato l’intervento delle Forze dell’Ordine (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri ecc.), oltre alla perizia occorre attendere che il verbale dell’incidente stilato dalle Autorità venga reso pubblico.
Le tempistiche di pubblicazione del verbale sono le seguenti:
Tra i diritti dell’assicurato c’è quello di poter agire in giudizio se non ritiene soddisfacente l’importo del risarcimento proposto. Ma prima di giungere in tribunale si farà un ulteriore tentativo di conciliazione obbligatorio.
Tempi per andare in giudizio
Per andare in giudizio occorre attendere che siano decorsi i termini dal momento in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC:
In termini di tempi per ottenere il risarcimento, però, è importante sapere che in caso di rifiuto dell’offerta di risarcimento formulata dalla Compagnia, si introduce incertezza sul quando l’assicurazione liquiderà definitivamente il sinistro, poiché occorrerà attenersi ai tempi della giustizia.
In caso di vittoria dell’assicurato, la somma offerta che la Compagnia assicurativa è comunque tenuta ad erogare entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta, fungerà da acconto dell’importo totale dovuto.
Quanto tempo ha l’assicurazione per liquidare un sinistro?
Quindi, considerato che è necessaria una perizia, quanto tempo passa dall’incidente al risarcimento del danno? Dipende. Poiché non sempre i soggetti coinvolti si trovano d’accordo circa le dinamiche dell’incidente e l’indicazione dei danni a cose e persone.
Ecco quanto impiega l’Assicurazione per formulare un’offerta di risarcimento del danno provocato da incidente stradale, sulla base dei due diversi casi:
Dunque, i tempi dell’Assicurazione per liquidare il sinistro sono fortemente condizionati dalla presenza o meno di un accordo tra le parti. I tempi per il risarcimento, inoltre, si allungano notevolmente qualora nell’incidente ci siano feriti gravi.
La liquidazione del sinistro deve comunque avvenire entro 15 giorni dall’offerta di risarcimento, che essa venga accettata o meno.
Qual è la procedura di liquidazione del sinistro con il risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto è la procedura di rimborso del danno applicata a partire dal 1° febbraio 2007: prevede che l’Assicurato-danneggiato, che ritiene anche solo in parte di avere ragione, chieda il rimborso dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia.
I tempi sono gli stessi della procedura di risarcimento ordinaria RCA, ma l’eventuale mancanza di uno o più dati fondamentali per formulare l’offerta di risarcimento sospende e non interrompe i 30, 60 o 90 giorni che la Compagnia ha per formulare l’offerta. La Compagnia è tenuta a indicare quali informazioni mancano o spiegare i motivi della mancata offerta.
Requisiti per il risarcimento diretto
Di seguito i requisiti previsti dalla normativa sul risarcimento diretto di sinistro tra due veicoli – entrati in collisione, senza coinvolgimento di altri responsabili:
In tutti gli altri casi occorre attivare la procedura tradizionale, denunciando il sinistro alla Compagnia del danneggiante.
Tempi del risarcimento diretto senza constatazione amichevole
Occorre sapere che per il risarcimento diretto non è necessario ricorrere alla constatazione amichevole. È possibile, infatti, fare richiesta di risarcimento con una raccomandata con ricevuta di ritorno allegando anche la denuncia del sinistro.
La somma offerta dalla propria Compagnia può essere accettata o rifiutata. L’assicurato ha anche diritto a non rispondere. Ma la Compagnia dovrà comunque liquidare l’importo entro 15 giorni.
Cosa accade in caso di lesioni al passeggero trasportato?
Il trasportato lesionato dovrà presentare la richiesta danni alla Compagnia di assicurazione relativa alla vettura su cui viaggiava.
La Compagnia ha 90 giorni per formulare l’offerta di risarcimento o spiegare i motivi del suo diniego.
Il risarcimento viene erogato indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti.
Sarà poi la Compagnia che ha liquidato il risarcimento a rivalersi eventualmente sull’Assicurazione dell’altro conducente nel caso si dovesse accertarne la responsabilità.