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La prescrizione per il risarcimento del danno da sinistro stradale

Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale devi sapere che esiste un termine entro il quale è possibile chiedere il risarcimento del danno, oltre il quale il proprio diritto non potrà più essere esercitato.
Infatti, le richieste di risarcimento da sinistri stradali sono soggette a prescrizione, che estingue, appunto, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Il nostro ordinamento fissa il termine ordinario di prescrizione in 10 anni, ma esistono alcuni casi specifici (tra i quali il risarcimento del danno da sinistri stradali) in cui i tempi sono molto più brevi.
L’articolo 2947 del codice civile stabilisce, infatti, che:

  • Per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni;
  • Per il risarcimento del danno da incidente stradale derivante da fatto illecito, il termine di prescrizione è di 5 anni.

Di seguito analizziamo nello specifico i diversi limiti temporali entro cui poter godere del diritto al risarcimento prima della sua prescrizione nei casi di sinistri stradali.

Altri sinistri

Prescrizione biennale del risarcimento danni da sinistro stradale

In base al comma 2 dell’articolo 2947, per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni. In generale, la prescrizione biennale si applica alle richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indipendentemente se sia applicabile o meno la procedura di indennizzo diretto o meno ovvero, sia in caso di scontro tra due o più veicoli, senza badare alla dinamica dell’accaduto.

Prescrizione “lunga” del risarcimento danni da sinistro stradale

Diverso è invece il caso in cui il danno subito derivi da un fatto illecito, ossia da un comportamento doloso o colposo, ossia messo in atto con intenzionalità o con imprudenza e disattenzione.

In questi casi, il nostro ordinamento prevede che il diritto al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito si estingua dopo 5 anni a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto.

Si applica la prescrizione lunga, ad esempio, nei casi di danni derivanti non da circolazione stradale ma causati da un’insidia stradale, come ad esempio una buca nel manto stradale. Secondo il terzo comma dell’articolo 2947, il termine di prescrizione più lungo di 5 anni vale anche nel caso in cui il fatto, non annesso sempre alla circolazione stradale, sia considerato reato dalla Legge.

La prescrizione più lunga è valida anche nei casi in cui la richiesta di risarcimento è proposta:

  • Nei confronti del responsabile indiretto, anche se non è l’autore del reato;
  • Da chi ha subito danni conseguenti dal fatto, pur non essendo vittima del reato.

Interruzione e sospensione della prescrizione per sinistri stradali

I tempi della prescrizione per sinistri stradali possono essere interrotti con un’azione da parte del danneggiato come ad esempio una richiesta danni a mezzo lettera raccomandata.

In tal modo, si azzera il tempo trascorso e la prescrizione riparte dal principio, iniziando a decorrere dalla data dell’ultima raccomandata ad esempio.

Tale diffida è consigliabile sia redatta da un avvocato, che avrà cura di inserire tutti gli elementi necessari per la costituzione in mora e che la recapiterà all’assicurazione attraverso lettera raccomandata oppure tramite PEC.

Inoltre, attraverso il confronto con un professionista esperto nella materia è possibile ridurre i rischi di formulare un’errata richiesta danni e non tralasciare nulla a cui si potrebbe aver diritto e non saperlo, oltre ad evitare la perdita anche parziale del proprio diritto.

G&P Insurance offre assistenza totale per le richieste di risarcimento del danno da sinistri stradali, contattaci per ogni esigenza.

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